Bonus affitti finalmente operativo. Ecco come funziona il credito d’imposta pensato per le imprese che hanno visto dimezzare il proprio fatturato durante il lockdown.
Bonus affitti, ecco come funziona il contributo
Bonus affitti, una della misure più attese del DL Rilancio (Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34), un contributo importante per sostenere tutte quelle imprese che hanno avuto grandi perdite economiche durante il lockdown, e cioè una diminuzione del fatturato di almeno il cinquanta per cento, in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Diventato operativo con la circolare n. 14/e del 6 giugno 2020 dell’Agenzia delle Entrate, il bonus affitti consente alle aziende e ai professionisti il recupero dei costi sostenuti per il canone di locazione pagato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 attraverso la conversione di parte del canone in credito d’imposta.
Per rendere totalmente operativo il bonus affitti, l'Agenzia delle Entrate, attraverso la risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020 (avente ad oggetto: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), ha istituito il codice tributo "6920" (denominato “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda - articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”), che devi utilizzare in sede di compilazione del modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici.
Tutti chiarimenti importanti quelli forniti, sull'agevolazione, dall’Agenzia delle Entrate, per consentire a tutte le attività commerciali e produttive in grande difficoltà, di compensare, almeno in parte, le perdite subite a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.
Che cos’è e come funziona il Bonus affitti
Il bonus affitti è un’agevolazione fiscale che viene riconosciuta, sotto forma di credito d’imposta, a coloro che svolgono attività d’impresa, arte o professione, e i cui ricavi o compensi, registrati nel 2019, non siano stati superiori ai 5 milioni di euro. Fanno eccezione le attività alberghiere e agrituristiche, che possono richiedere il bonus indipendentemente dai guadagni dichiarati l’anno precedente.
L'agevolazione, introdotta dall'art. 28 (Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda) del DL Rilancio, consiste in un credito d’imposta pari al:
- 60% del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo;
- 30% del canone nei casi di contratti di affitto d’azienda.
Vediamo, con precisione, quali sono tutte le categorie che possono beneficiare di questa agevolazione.
Bonus affitti, chi sono i beneficiari
I beneficiari del bonus affitti sono:
- i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019;
- le strutture alberghiere e agrituristiche, a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel 2019;
- gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale. Per questi ultimi l’eventuale svolgimento di attività commerciale, in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale, non pregiudica la fruizione del credito d’imposta;
- i forfetari;
- gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino, per regime naturale, il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa;
- coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica stagionale. In questo caso, i mesi da prendere a riferimento, ai fini del credito d’imposta, sono quelli relativi al pagamento dei canoni di aprile, maggio e giugno 2020.
Bonus affitti, requisiti per fare domanda
Quali sono tutti i requisiti di accesso affinché tu possa beneficiare di questa agevolazione? Puoi fare richiesta del bonus affitti se:
- hai subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (2019). Il calo del fatturato, relativo a questo periodo, deve essere dimostrato mese per mese. Questo significa che la verifica del calo dei ricavi viene fatta mese per mese e non sulla somma dei ricavi delle tre mensilità. L’agevolazione, perciò, potrebbe essere riconosciuta anche solo per uno dei tre mesi. Nel caso in cui il canone sia stato versato anticipatamente, sarà fondamentale, per te, individuare, all’interno della durata complessiva del contratto, le rate che ti permettono di fruire del bonus affitti. Anche le spese condominiali, così come si precisa nella circolare dell’Agenzia dell’Entrate, possono concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta, se sono pattuite come voce unitaria all’interno del canone di locazione;
- hai corrisposto il canone di locazione nel periodo d'imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. In caso di mancato pagamento, non potrai utilizzare il credito d’imposta, che resterà sospeso fino a quando non effettuerai il versamento del canone non pagato e quindi non avrai saldato il debito nei confronti del proprietario dell’immobile o del titolare dell’attività.
Come utilizzare il credito d’imposta
Come puoi utilizzare il tuo credito d’imposta? Sono tre le possibilità:
- a compensazione: ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta è possibile tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, indicando il codice tributo “6920”, denominato «Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda – articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34»;
- nella dichiarazione dei redditi: relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
- con la cessione: fino al 31 dicembre 2021, puoi cederlo al locatore o al concedente oppure ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari, che, a loro volta, hanno la possibilità di fare un’ulteriore cessione del credito.