Diritto di abitazione, ne hai mai sentito parlare? Sai in cosa consiste? Ecco una breve guida su questo argomento, che potrebbe sempre tornarti utile, se non lo è già.
Diritto di abitazione, in cosa consiste esattamente?
Abitare una casa vuol dire vivere pienamente ogni sua stanza nel tempo. In fondo abitare vuol dire proprio questo, no?
Diverso è il caso un cui si parla di diritto di abitazione. Qui si fa riferimento a un diritto reale di godimento su cosa altrui. La persona (fisica) che ha questo diritto (non riconosciuto nei confronti della persona giuridica) può, quindi, vivere in un’abitazione appartenente ad un’altra persona, rimanendo nei confini del proprio bisogno e quelli della sua famiglia (art. 1022 del codice civile), che inevitabilmente limitano il diritto di proprietà del titolare.
Il diritto di abitazione si estende a tutte le parti dell’immobile (come terrazze, giardini, balconi, verande e rimessa), che deve rispettare i requisiti di abitabilità, ed è un diritto di natura strettamente personale, di cui può usufruire solo il soggetto titolare del diritto e la sua famiglia.
Nella famiglia (art. 1023 c.c.) sono compresi anche i figli nati dopo che è cominciato il diritto d'uso o d'abitazione, sebbene tu non abbia matrimonio nel tempo in cui il diritto è sorto. Il diritto di abitazione è esteso, quindi, anche ai figli adottivi e ai figli riconosciuti. Di questo diritto possono usufruire anche sono le persone che convivono con te, titolare del diritto di abitazione, per prestare dei servizi alla tua famiglia.
Se possiedi il diritto di abitazione, hai però degli obblighi da rispettare:
- prenderti cura della casa;
- pagare i tributi della casa (art. 1025 c.c);
- occuparti delle spese di coltura (art. 1025 c.c);
- rispettare la sua destinazione economica (non è concesso destinarla a utilizzi diversi come, ad esempio, a magazzino o a ufficio);
- fare la manutenzione ordinaria (art. 1025 c.c);
- non puoi cedere o dare in affitto la casa (art. 1024 c.c).
Tieni conto che se abiti solo una parte della casa, dovrai sostenere le spese in proporzione alla tua quota (art. 1025 c.c).
Dopo aver preso in considerazione la disciplina e il contenuto del diritto di abitazione, inclusi anche i destinatari di tale diritto, vediamo altri aspetti anche importanti:
- Diritto di abitazione, come si costituisce?
- Diritto di abitazione: coniuge superstite e figli eredi
- Diritto di abitazione: decadenza e cessazione
- Diritto di abitazione: pignorabilità
- Diritto di abitazione e usufrutto, ecco le differenze
- Diritto di abitazione, l’IMU si paga?
Diritto di abitazione, come si costituisce?
Come si costituisce il diritto di abitazione? Ecco i modi in cui si può costituire:
- testamento;
- contratto;
- usucapione;
- in caso di morte di uno dei due coniugi, per legge (coniuge superstite nella casa coniugale);
- in caso di divorzio o separazione, per sentenza del giudice: il diritto è del coniuge che ottiene l’affidamento dei figli.
Il diritto di abitazione è un diritto temporaneo e non può estendersi oltre la vita del titolare.
Diritto di abitazione: coniuge superstite e figli eredi
In caso di morte di uno dei coniugi, il coniuge superstite (art. 540 c.c.) ha il diritto di abitazione, è riservato alla casa utilizzata come residenza familiare, solo se:
- che la casa di abitazione dei due coniugi è di proprietà comune;
- che la casa di abitazione dei due coniugi è di proprietà del defunto.
Il coniuge superstite acquisisce immediatamente, già al momento dell’apertura della successione ereditaria, il diritto di abitazione della casa adibita a residenza coniugale. La condizione necessaria è avere la residenza presso la casa adibita a residenza familiare.
Questo è un modo per garantire e tutelare la continuità del diritto di abitazione e le abitudini della famiglia, già messa a dura prova dalla morte del loro caro.
Il coniuge superstite ha il diritto di abitazione, anche in presenza di altri eredi, come i figli. Così come mantiene il godimento pieno della casa di abitazione della famiglia e dei vari beni presenti al suo interno, deve anche versare i tributi relativi all’intero immobile sul quale vanta tale diritto.
Ai figli eredi non viene riconosciuto dalla legge un diritto di abitazione. Ed è per questo anche che non sono tenuti a versare alcuna imposta.
Diritto di abitazione: decadenza e cessazione
Quando c’è la decadenza del diritto di abitazione?
Il diritto di abitazione può estingue in queste circostanze:
- muore il titolare del diritto;
- rinuncia il titolare del diritto;
- c’è il perimento del bene (la casa oggetto del diritto di abitazione);
- in caso di prescrizione;
- in caso di scadenza del termine previsto dall'atto con il quale è stato costituito il diritto di abitazione;
- in caso di consolidamento: avviene quando il titolare del diritto di abitazione diventa proprietario del bene.
Diritto di abitazione: pignorabilità
Si può parlare di pignorabilità in caso di diritto di abitazione?
No, il diritto di abitazione non può essere né pignorato, né ipotecato.
Nel momento in cui il diritto di abitazione è trascritto nei registri immobiliari prima del pignoramento, può essere opponibile al creditore pignorante, per quanto costui possa comunque pignorare la nuda proprietà della casa, che può essere venduta all’asta, anche se continuerà a essere gravata dal diritto di abitazione.
Diritto di abitazione e usufrutto, ecco le differenze
Quali differenze ci sono tra l’usufrutto e il diritto di abitazione? Ecco quali sono:
- il diritto di usufrutto: riguarda immobili di varia natura. L’usufruttuario può, inoltre, cedere il proprio diritto, godere dei frutti derivanti dal bene, darlo in affitto o stipulare un’ipoteca. Gli immobili su cui c’è il diritto di usufrutto sono pignorabili;
- il diritto di abitazione: riguarda la sola casa. Il titolare del diritto di abitazione (chiamato habitator) non può sfruttare la casa per trarne un guadagno o una rendita. L’immobile su cui grava il diritto di abitazione non è pignorabile.
Diritto di abitazione, l’IMU si paga?
Devi pagare l’IMU anche se sei titolare del diritto di abitazione? Secondo la recente normativa sì.
In qualità di titolare di diritto di abitazione pagherai l'Imu anche nel caso si tratti di una prima casa (appartenente alle categorie catastale A1, A8 e A9), comprese le sue pertinenze.
In caso di morte del coniuge, il coniuge superstite che acquisisce il diritto di abitazione (perché di proprietà del defunto o acquistati in comune) rientra tra i soggetti passivi dell’imposta IMU, così come confermato dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/05/2012, a meno che si tratti di abitazione principale, la stessa dove il coniuge superstite risiede e dimora.
Nel caso in cui l’abitazione sia stata suddivisa tra più eredi, ad esempio coniuge superstite e figli. l’IMU sarà solo a carico del coniuge superstite non dei figli, in quanto solo nudi proprietari.