Decreto Rilancio, ecco le misure più importanti per ripartire

Numerosi i provvedimenti del nuovo decreto del Governo, pensati per sostenere e favorire la ripresa del Paese, in seguito all’emergenza sanitaria da Covid-19

 

Decreto Rilancio, ecco le misure più importanti per ripartire

 

Decreto Rilancio, ecco le nuove misure per far ripartire l’Italia

Siamo usciti dall’emergenza sanitaria legata al coronavirus, responsabile della malattia Covid-19, anche se non ancora dall’epidemia e quindi dal rischio di contagio, ma l’Italia deve andare avanti.

 

Per avviare la Fase 2 dell’economia italiana, il Governo ha stanziato 155 miliardi con il Decreto Rilancio, un’ulteriore boccata d’aria dopo il primo pacchetto di misure da 25 miliardi di euro del Decreto Cura Italia (Dl 17 marzo 2020, n. 18).

 

Decreto Rilancio, ecco le nuove misure per far ripartire l’Italia

 

L’Italia può ripartire, ma servono misure efficaci per avere una vera ripresa. Ecco perché il DL Rilancio (Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34) prevede una serie di provvedimenti non solo per sostenere le imprese, i redditi da lavoro, la cultura, il turismo, ma anche per rinforzare settori come salute e sicurezza. Ecco quali sono le principali misure varate dal Governo.

 

Reddito di emergenza erogato in due tranche

Reddito di emergenza erogato in due tranche

 

Il Reddito di emergenza, il cosiddetto Rem (art. 82 del DL Rilancio), è una forma di sostegno straordinaria che è stata pensata per tutelare le famiglie in difficoltà, in seguito all’emergenza Covid-19, che erano state fino ad adesso escluse da quelli che sono gli attuali sussidi.

 

Il Rem viene erogato in due quote, il cui valore oscilla, per ognuna, tra 400 e 800 euro, e raggiunge gli 840 euro per le famiglie con componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza. Le condizioni per accedere al Rem sono:

 

  • essere residente in Italia;
  • avere un reddito, nel mese di aprile, inferiore all’ammontare del beneficio che si riceve;
  • avere, nel 2019, un patrimonio mobiliare familiare inferiore a 10.000 euro. Il tetto è elevabile a un massimo di 25.000 euro, a seconda del nucleo familiare. Nel dettaglio, la soglia di 10 mila euro è accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro. Questo massimale è incrementato di 5.000 euro nel caso in cui sia presente, nel nucleo familiare, un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, così come è definito nell’ISEE, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente;
  • avere un valore ISEE inferiore a 15.000 euro.

 

La domanda deve essere presentata all'Inps entro il mese di giugno 2020. Il Rem non è compatibile con altre forme di sostegno previste dal Governo per l’emergenza coronavirus e non può essere erogato a:

 

  • chi è titolare di una pensione diretta o indiretta (ad esclusione dell’invalidità);
  • chi si trova in stato detentivo, per tutta la durata della pena;
  • chi è ricoverato in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica;
  • chi riceve il reddito di cittadinanza;
  • chi ha percepito una delle altre indennità previste per l’emergenza Covid-19;
  • chi ha un rapporto di lavoro dipendente con una retribuzione lorda superiore al reddito stesso.

 

Congedi straordinari, permessi retribuiti e bonus baby sitter

Congedi straordinari, permessi retribuiti e bonus baby sitter

 

Fino al 31 luglio 2020 è possibile ancora usufruire dei congedi parentali (art. 72  del Dl Rilancio), per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 30 giorni. Hai diritto al congedo parentale, pagato al 50% della retribuzione, se:

 

  • sei un lavoratore dipendente del settore privato e genitore;
  • hai figli la cui età non è superiore a 12 anni.

 

Se sei un genitore lavoratore dipendente del settore privato con figli minori di anni 16, hai diritto di astenerti dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza però la corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Questo è possibile se, nel nucleo familiare, l’altro genitore non è beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o non è lavoratore.

 

Hai diritto anche, in alternativa al congedo parentale, al bonus baby sitter che era già stato previsto dal Dl Cura Italia, che sale da 600 a 1.200 euro, ed è usufruibile su 2 mesi.

 

Il voucher babysitter puoi utilizzarlo per i servizi integrativi all'infanzia e per i centri estivi. Per il personale sanitario e le forze di polizia il bonus aumenta da 1.000 a 2.000 euro ed è usufruibile su 2 mesi.

 

È stato previsto anche un incremento di ulteriori dodici giornate (art. 73 del Dl Rilancio) per quanto riguarda il permesso retribuito riconosciuto dalla normativa vigente per l’assistenza di familiari disabili e coperto da contribuzione figurativa (i cosiddetti “permessi ex legge 104/92”). Puoi usufruire dei dodici giorni aggiuntivi nei mesi di maggio e giugno 2020. Questi permessi retribuiti si aggiungono ai tre giorni di permesso mensile già previsti dalla legge.

 

Mobilità incentivata con bonus e rimborso abbonamenti

Mobilità incentivata da Decreto Rilancio con bonus e rimborso abbonamenti

 

Previsti dal Decreto Rilancio anche incentivi green, al fine di favorire, così come dichiarato dal Consiglio dei ministri, forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale. L’obiettivo è quello di garantire il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane, viste le attuali limitazioni al trasporto pubblico locale, messe in atto dagli enti locali per far fronte all’emergenza epidemiologica.

 

Per la fase 2 dell'emergenza da Covid-19, il Governo ha introdotto un buono mobilità (art. 229 del Dl Rilancio) per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita e monopattini.

 

Il bonus è riservato ai residenti:

 

  • nei capoluoghi di Regione;
  • nelle Città metropolitane;
  • nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

 

Il bonus può essere utilizzato anche per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, e quindi di  e-bike, monopattini elettrici, segway, hoverboard e monowheel.

 

Il buono mobilità, ribattezzato «bonus bici», copre il 60% della spesa che ha un valore massimo di 500 euro, e che hai effettuato nel periodo di tempo che va dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020.

 

Per poter usufruire della detrazione, bisognerà aspettare l’applicazione web del ministero dell’ambiente, che sarà operativa entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto Rilancio. Ricordati di conservare la fattura. Considera che, in alternativa al rimborso, puoi anche chiedere un buono spesa digitale.

 

L’obiettivo è sempre quello di ridurre al minimo i pericoli di contagio che possono derivare dalla congestione del traffico di mezzi persone durante la Fase 2, in particolare nelle ore di punta.

 

Sempre per incentivare la mobilità, visto il blocco degli spostamenti nel periodo del lockdown,  sono stati previsti anche rimborsi degli abbonamenti annuali, ordinari e integrati ai mezzi pubblici, oltre che fondi per le aziende del trasporto locale. Viene riconosciuto, per il periodo di sospensione, il voucher o il prolungamento del periodo dell’abbonamento.

 

Bonus vacanze fino a 500 euro a famiglia da spendere in Italia

Bonus vacanze fino a 500 euro a famiglia

 

Per le vacanze 2020 alle famiglie è riconosciuto, per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, un credito (art. 176 del Dl Rilancio) di:

 

  • 500 euro per ogni nucleo familiare;
  • 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone;
  • 150 euro per i nuclei familiari composti da una sola persona.

 

Per poter ottenere il bonus vacanze devi avere un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro. Il credito è utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, nel periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

 

Per colf e badanti prevista un’indennità mensile di 500 euro

Per colf e badanti è prevista un’indennità mensile di 500 euro

 

Ai lavatori domestici, come colf e badanti, con uno o più contratti di lavoro per oltre 10 ore alla settimana, attivi al 23 febbraio 2020, il Decreto Rilancio riconosce, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile di 500 euro.

 

Non hai diritto a questa indennità se:

 

  • convivi con il datore di lavoro;
  • benefici di altre indennità come il reddito di emergenza o il reddito di cittadinanza.

 

Ecobonus al 110%

Ecobonus e sismabonus al 110%

 

Un altro incentivo green del Decreto Rilancio approvato dal Governo è il Superbonus del 110%, di cui possono beneficiarne:

 

  • i condomini;
  • le persone fisiche delle singole unità immobiliari
  • gli edifici unifamiliari (indipendenti), ma solo se adibiti a prima casa;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP);
  • gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti (che non facciano attività commerciale nei locali da riqualificare);
  • gli istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

 

Due sono i pilastri principali del Superbonus: l’Ecobonus e il Sismabonus che, in particolari condizioni, e per particolari edifici godono entrambi di una aliquota al 110%.

 

Con l’Ecobonus al 110% hai diritto a una detrazione fiscale al 110% per quelle che sono le spese riguardanti:

 

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (il cosiddetto “cappotto termico”). La detrazione può essere applicata su una spesa complessiva che non superi i 60 mila euro, moltiplicata per le unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, e quindi con impianti di microcogenerazione. Per questi interventi riguardanti l'installazione di caldaie a pompe di calore o a condensazione (basso consumo), la detrazione può essere applicata su una spesa complessiva che non superi i 30 mila euro, moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione può essere applicata su una spesa complessiva che non superi i 30 mila euro, ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

 

Per far partire il Superbonus, e quindi la detrazione al 110%, basta effettuare uno di questi interventi. Inoltre, partendo con uno solo di questi lavori, puoi applicare l’aliquota al 110%, e ottenere perciò lo sgravio fiscale, anche sugli altri interventi di efficientamento energetico (art. 19, comma 2 del Dl Rilancio):

 

  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, il cui ammontare complessivo delle stesse spese non deve essere superiore a 48 mila euro e, comunque, rientrare nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico;
  • l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, agevolati con la stessa detrazione e stessi limiti di importo applicati agli impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
  • l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
  • impianti di cogenerazione;
  • serramenti e schermature solari;
  • solare termico;
  • Building Automation.

 

Questi interventi green, per poter essere finanziati con Ecobonus al 110%, devono anche:

 

  • garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, oppure, se non fosse possibile il doppio salto nella certificazione energetica, nel caso in cui un edificio fosse già in classe B, e quindi soltanto uno scalino sotto la classe massima, garantire la classe più alta di quella attuale. il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
  • riferirsi a un periodo che va dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

 

Con il Sismabonus al 110%, hai diritto a una detrazione fiscale al 110% per quelle che sono le spese riguardanti gli interventi destinati a specifici interventi antisismici sugli edifici, quali adeguamento e/o miglioramento sismico, con obiettivo di almeno una classe di minor rischio sismico in zone sismiche 1,2,3. Le spese devono essere sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Inoltre, puoi beneficiare di questa detrazione se contestualmente stipuli una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi.

 

Per quanto riguarda la detrazione, puoi decidere se:

 

  • avere uno sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari;
  • trasformarla in un credito di imposta (da ripartire in cinque quote annuali di pari importo);
  • cedere il relativo credito fiscale maturato con i lavori (quella cifra che ti verrebbe restituita nell'arco di cinque anni) a banche, assicurazioni o ad un altro intermediario finanziario, oppure alla stessa impresa che ha realizzato i lavori, che, a sua volta, sarà libera di cederlo a una banca o ad altri intermediari finanziari. Per chi decide di fare degli interventi antisismici c'è la possibilità di acquistare una polizza anticalamità con detrazione al 90%.

 

Prosegue il blocco licenziamenti e CIG in deroga più veloce

Prosegue il blocco licenziamenti e CIG in deroga più veloce

 

Estensione di altri 3 mesi (art. 80 del Dl Rilancio) per il termine della sospensione dei licenziamenti (che da 60 giorni passa, così, a un totale di 5 mesi) prevista già dal Dl Cura Italia. In questo periodo di sospensione sono:

 

  • vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo;
  • vietati i licenziamenti collettivi;
  • sospese le procedure in corso.

 

Ci sono novità per quanto riguarda la Cassa integrazione Guadagni (CIG) in deroga (art. 70 del DL Rilancio), per l’emergenza COVID-19.

 

Le aziende, destinatarie degli ammortizzatori in deroga COVID–19, possono fare richiesta di ulteriori 5 settimane di ammortizzatore sociale (solo per quelle a cui siano già stati autorizzati per dal 23 febbraio 2020) per i periodi di riduzione/sospensione di attività lavorativa fino al 31 agosto 2020 e di altre  4 settimane,  per il periodo che va dal 1° settembre fino al 31 ottobre 2020.

 

Fanno eccezione i settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, che potranno fruire di  queste ulteriori 9 settimane consecutivamente.

 

Le aziende non devono più seguire le diversificate regolamentazioni regionali, ma hanno la possibilità di presentare la domanda di concessione direttamente alla sede INPS competente per territorio.

 

Bonus di 600 euro per le partite Iva anche per aprile e maggio

Bonus di 600 euro per le partite Iva anche per aprile con Decreto Rilancio

 

È confermato anche per aprile 2020, il bonus di 600 euro erogato già a marzo, ai professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo e operai agricoli.

 

A maggio 2020 l’indennità sale a 1.000 euro, e potranno fare domanda solo:

 

  • i liberi professionisti titolari di partita Iva, ancora attiva al 19 maggio, non in pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel secondo bimestre 2020 abbiano perso almeno il 33% del reddito rispetto allo stesso periodo del 2019, e i Co.Co.Co che abbiano cessato il rapporto di lavoro (art. 84 del DL Rilancio);
  • i collaboratori che hanno concluso il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del Dl rilancio (19 maggio).

 

Il bonus di 600 euro di cui hanno già beneficiato, nel mese di marzo, i professionisti iscritti alle casse di previdenza privata (professionisti ordinistici, appartenenti a un ordine, in quanto iscritti in un albo professionale), verrà erogato anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

 

Le tasse di marzo, aprile e maggio rinviate al 16 settembre 2020

Le tasse di marzo, aprile e maggio rinviate al 16 settembre 2020

 

Il termine dei versamenti delle tasse, e quindi delle ritenute, dell’Iva e dei contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, e previsto per le imprese più colpite dall’effetto coronavirus e che comunque hanno subito cali di fatturato in questi mesi, è stato prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 (art. 126 del Dl Rilancio).

 

Al pagamento non verranno applicati sanzioni e interessi, e si potrà fare:

 

  • in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020;
  • mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

 

Sono stati anche sospesi fino al 31 agosto 2020 (art. 152 del Dl Rilancio) i pignoramenti su stipendi, salari e pensioni, che siano effettuati dall’agente della riscossione.

 

 

Rinvio pagamento degli avvisi bonari e notifica di atti e cartelle

Rinvio pagamento degli avvisi bonari e notifica di atti e cartelle con Decreto Rilancio

 

Sospensione dei pagamenti anche per avvisi bonari, di accertamento e di recupero di crediti d’imposta (art. 157 del Dl Rilancio). Per i pagamenti in scadenza tra l’8 ed il 31 dicembre 2020, gli atti di accertamento verranno emessi entro il 31 dicembre 2020 e saranno notificati nel periodo compreso  tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

 

Il Fisco concede una tregua a imprese e cittadini anche per le cartelle esattoriali (art. 157 comma 3 del Dl Rilancio), le cui notifiche sono rinviate al 1° settembre 2020.

 

Misure per imprese e turismo

Misure per le imprese

 

Ecco le misure di sostegno economico studiate dal Governo e previste dal Decreto Rilancio, per fare ripartire le imprese italiane in questa delicata Fase 2:

 

  • cancellazione saldo e acconto Irap per tutti fino a 250 milioni di fatturato (art. 24 del Dl Rilancio): tutte le imprese fino a 250 milioni di fatturato e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, che hanno subito un danno economico evidente dall’emergenza Covid-19, non sono tenute né al pagamento del saldo dell’Irap per il 2019 né della prima rata dell’acconto dovuta per il 2020;
  • il sostegno pubblico alle imprese (art. 26 del Dl Rilancio): per le aziende con fatturato compreso tra i 5 e i 50 milioni di euro si applica il cosiddetto schema «pari passu», con fondi gestiti da Invitalia e Cdp;
  • bollette più leggere per le PMI (art. 30 del Dl Rilancio): per maggio, giugno e luglio 2020 si riduce il peso degli oneri fissi sulle bollette elettriche, connesse in bassa tensione e diverse dagli usi domestici, in particolare su quelle delle piccole attività produttive e commerciali. Una rimodulazione delle componenti fisse della bolletta, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”;
  • esenzione Imu per gli alberghi (art. 177 del DL Rilancio) ed esonero Tosap (art. 181 del Dl Rilancio):  sono esentati dalla prima rata (acconto) relativa al 2020 dell’IMU gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacustri e fluviali, gli alberghi e le pensioni, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività esercitate. Altro provvedimento importante per sostenere le imprese di pubblico esercizio e favorire la ripresa delle attività danneggiate dall’emergenza (art. 181 del Dl Rilancio), riguarda ristoranti, bar, pasticcerie e imprese simili, titolari di concessioni o di autorizzazioni per l'utilizzazione del suolo pubblico, che sono esonerati, dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020, dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. La norma prevede altre semplificazioni e facilitazioni. Inoltre, fino a quella data, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici deve essere presentate attraverso un’istanza all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria, per via telematica.

 

Leggi qui il PDF, in forma testuale, del DL Rilancio (DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34).

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